stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1923, n. 5

Che proroga fino al 1925 la facoltà di emissione dei biglietti di Banca e del loro corso legale, e reca norme relative alla tassa di circolazione. (023U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-1-1923 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1




La facoltà di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia e che ai termini del R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, scade il 31 dicembre 1923, è prorogata sino al 31 dicembre 1925.

Parimenti il corso legale dei biglietti di Banca emessi dai predetti Istituti che, in forza della legge 31 dicembre 1921, n. 1905, scade il 31 dicembre 1922, è prorogato sino al 31 dicembre 1925.