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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1810

Concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio pel «Traffico marittimo». (022U1810)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1923
al: 24-1-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135; 
 
  Visti il R. decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 29; 
 
    il D. L. 7 febbraio 1916, n. 90; 
 
    il R. D. 22 giugno 1916, 756; 
 
    il D. L. 29 aprile 1917, n. 671; 
 
    il D. L. 24 agosto 1917, n. 1306; 
 
    il R. D. 2 settembre 1919, n. 1587; 
 
    il R. decreto 25 agosto 1920, n. 1184; 
 
    il R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1784; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto col Ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I rendiconti a danaro od a materia per  la  gestione  del  traffico
marittimo  sono  resi  periodicamente  secondo  le   speciali   norme
stabilite dall'Amministrazione e la loro documentazione  sara'  fatta
con quegli elementi di entrata o di uscita,  di  carico  o  discarico
che,  in  conformita'  alle  istruzioni  vigenti  nel  tempo,  furono
precostituiti per  la  regolare  dimostrazione  delle  operazioni  di
gestione.