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REGIO DECRETO 31 dicembre 1922, n. 1809

Concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici. (022U1809)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con cui sono stati concessi pieni poteri al Governo per la riforma dell'Amministrazione;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e con i Ministri delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di rinsaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso dei combustibili nazionali già di competenza del Ministero di agricoltura; i servizi concernenti la costruzione degli acquedotti, già di competenza del Ministero dell'interno; e i servizi per la costruzione di tutti gli edifici pubblici esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina e quelli che, pur facendo parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico.