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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1792

Che estende alle Banche legalmente costituite nel Regno, che operino nelle nuove Provincie, i diritti e privilegi di cui godono gli Istituti bancari costituiti in base alle leggi locali. (022U1792)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto cha l'unificazione del diritto commerciale nelle nuove Provincie è ancora in corso di studio;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri del tesoro e della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Fino a quando non saranno estese allo nuovo Provincie le relative disposizioni del Codice di commercio italiano, gli Istituti di credito istituiti legalmente entro i confini del Regno d'Italia, che operano con succursali, con agenzie, o direttamente, nei territori annessi al Regno, in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, godranno tutti i diritti e privilegi che, in base alle disposizioni tuttora vigenti nei territori stessi, spettano agli stabilimenti eretti sulla base delle leggi locali, i quali in conformità dei propri statuti esercitino atti di credito sotto la sorveglianza dello Stato.