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REGIO DECRETO 24 dicembre 1922, n. 1755

Che riduce il soprassoldo per aumento vitto stabilito per i sottufficiali della R. marina, dall'art. 3 del R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266. (022U1755)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 26 giugno 1914, n. 671; 
 
  Visto il R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore  di  marina,  il  quale  ha
espresso parere favorevole; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il soprassoldo per aumento vitto stabilito in L. 1 giornaliere  con
l'art. 3 del R. decreto 10 luglio 1919, n. 1266, e'  ridotto  a  lire
0,50 giornaliere, a decorrere dal 1° gennaio 1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                      THAON DI REVEL. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.