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REGIO DECRETO 30 novembre 1922, n. 1738

Che autorizza la concessione di tombole a favore di Ospedali civili. (022U1738)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923
L'allegato del provvedimento è stato pubblicato successivamente in GU n. 14 del 18-01-1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi: 
 
    7 settembre 1910, n.  646,  che  autorizza  la  concessione,  con
esonero da ogni tassa, a favore degli Ospedali di  Recanati,  Gualdo,
Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano,  Chiaravalle,
Iesi, Cupramontana, Montemarciano,  Corinaldo,  Senigallia,  Ripe  di
Senigallia, Belvedere  Ostrense,  Barbara  (provincia  di  Ancona)  e
Fossombrone (provincia di Pesaro), di una tombola telegrafica di lire
un milione ottocentomila, lire 1.800.000; 
 
    7 settembre 1910, n.  648,  che  autorizza  la  concessione,  con
esonero da  ogni  tassa,  a  favore  dell'Ospedale  di  Terranova  di
Sicilia,  di  una   tombola   telegrafica   di   L.   250.000   (lire
duecentocinquantamila); 
 
    7 settembre 1910, n.  649,  che  autorizza  la  concessione,  con
esonero da ogni tassa, a favore dell'Ospedale oftalmico per i  poveri
della provincia di Roma, di una tombola  telegrafica  di  L.  300.000
(lire trecentomila); 
 
    7 settembre 1910, n.  651,  che  autorizza  la  concessione,  con
esonero da ogni tassa, a favore dgli Ospedali di Comiso, Vittoria, S.
Croce Camerina e Biscari di una tombola  telegrafica  di  L.  900.000
(lire novecentomila); 
 
  Ritenuto che, a' sensi della  legge  2  luglio  1908,  numero  464,
riguardante il raggruppamento delle tombole e lotterie  nazionali  e,
per  effetto  di  disposizioni   Ministeriali,   l'operazione   unica
esplicativa delle varie concessioni suindicate dovra'  essere  svolta
nello esercizio finanziario 1922-923; 
 
  Visti  i  verbali  e  gli  atti  comprovanti  la  costituzione  del
Consorzio  fra  gli  Enti  concessionari   per   la   piu'   proficua
utilizzazione  delle  rispettive  concessioni   con   presidenza   al
presidente della Congregazione di carita' di Recanati o di chi ne  fa
le veci, concedendoglisi  le  piu'  ampie  e  late  autorizzazioni  o
facolta' relativa; 
 
  Visto il piano e regolamento per lo  svolgimento  delle  operazioni
relative; 
 
  Visto il testo unico delle leggi  e  dei  decreti  legislativi  sul
lotto approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152; 
 
  Visto il regolamento sul  servizio  del  lotto,  approvato  con  R.
decreto 10 gennaio 1895, n. 5; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono concesse le  sopraindicate  quattro  tombole  a  favore  degli
Ospedali civili di Recanati, Gualdo, Matelica,  Caldarola,  Camerano,
Chiaravalle,   Iesi,    Cupramontana,    Montemarciano,    Coriraldo,
Senigallia,  Ripe  di  Senigallia,   Belvedere   Ostrense,   Barbara,
Fossombrone, Terranova  di  Sicilia,  Roma  -  Ospedale  oftalmico  -
Comiso,  Vittoria,  S.  Croce  Camerina  e  Biscari   per   l'importo
rispettivamente fissato dalle leggi di concessione. 
 
  Le dette quattro tombole sono riunite in una sola ed  i  rispettivi
Enti concessionari,  all'uopo  gia'  riuniti  in  Consorzio,  restano
obbligati a compiere in Consorzio le operazioni relative.