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REGIO DECRETO 28 dicembre 1922, n. 1727

Che apporta aggiunte al testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 (022U1727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal R. decreto-legge 7 maggio 1922, n. 695, e dal R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1627;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sentito il Consiglio superiore del commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1




Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere impiegate nel rivestimento dei cavi e conduttori elettrici e di cui alla tabella annessa al R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1627, sono aggiunti i filati di juta e di manilla, greggi o tinti.
L'importazione temporanea è ammessa per quantità non inferiori a Kg. 100. Il termine massimo d'assegnare per la riesportazione è stabilito in due anni.