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REGIO DECRETO 10 dicembre 1922, n. 1716

Istituzione di un Collegio di probiviri. (022U1716)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


N.
1716. Regio decreto 10 dicembre 1922, con il quale sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Busto Arsizio, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672 un Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con giurisdizione sul territorio dei mandamenti amministrativi di Busto Arsizio e Saronno in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.