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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1693

Che proroga la facoltà della finanza di rinunciare all'applicazione di penalità per omessa infedele o tardiva denuncia di patrimonio. (022U1693)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;
Visto il R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col Ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La facoltà attribuita alla finanza dall'ultimo comma dell'art. 51 del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, di rinunciare all'applicazione delle pene pecuniarie, per omessa, infedele o tardiva denuncia di patrimonio è estesa a tutti i concordati che verranno conchiusi, nelle condizioni previste dal predetto articolo, fino al 30 giugno 1923.