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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1649

Che reca disposizioni per la dispensa dal servizio, nomina e promozione di direttori generali e di altri impiegati di grado equiparato, nonchè autorizzazione per riduzione di personale nei singoli Ministeri. (022U1649)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fino al 31 dicembre 1923, la dispensa dal servizio, per ragioni  di
servizio, dei direttori generali e degli  altri  impiegati  di  grado
equiparato, di cui al penultimo comma dell'art. 45  del  testo  unico
delle leggi sullo stato  degli  impiegati  civili  approvato  con  R.
decreto  22  novembre  1908,  n.  693,  puo'  essere  deliberata  dal
Consiglio dei ministri senza la formalita' nel comma stesso indicato.
Contro il provvedimento di dispensa non e' ammesso alcun gravame.