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REGIO DECRETO 22 dicembre 1922, n. 1641

Che concede amnistia e indulto per reali comuni, militari e annonari. (022U1641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri delle finanze, della guerra e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È concessa amnistia per tutti i reati preveduti nel Codice penale, nel Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo e nelle altre leggi, anche finanziarie, commessi in occasione o per causa di movimenti politici o determinati da movente politico, quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale, immediato o mediato.

L'amnistia non si applica a chi abbia concorso nel reato per motivi esclusivamente personali.

Per i militari, i funzionari in servizio di pubblica sicurezza o gli agenti della forza pubblica, l'amnistia si applica anche ai reati commessi nell'esercizio od in occasione delle loro funzioni o sempre in movimenti o competizioni di carattere politico o provocati da cause o moventi politici; quando non vi abbiano concorso motivi personali.