stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1628

Che proroga la temporanea abolizione del dazio sul frumento, l'avena, il granturco e la segala e riduce quelli per le farine. (022U1628)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  4-1-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1922, n. 777, col quale la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, l'avena, il granturco (escluso quello bianco) e la segala, fu prorogata fino al 31 dicembre 1922;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con i ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




La temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, l'avena, il granturco (escluso quello bianco) e la segala, prorogata col R. decreto-legge 11 giugno 1922, n. 777, sarà mantenuta fino al 30 giugno 1923.