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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1598

Contenente le tabelle degli stipendi nonchè norme di carriera pel personale insegnanti della R. Scuola superiore normale di Pisa. (022U1598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 1 del Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 931, è sostituito il seguente:

«Gli stipendi e relativi aumenti periodici e le retribuzioni del personale insegnante della R. Scuola superiore normale di Pisa sono stabiliti come dall'annessa tabella.

«Gli incarichi dì insegnamento di lingue straniere moderne sono retribuiti nella misura stabilita dell'articolo 28-quater della legge 25 luglio 1922, n. 1147.

«Il fondo per gli stipendi del personale subalterno, il quale gode anche del vitto e dell'alloggio, è portato a L. 21.600».