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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1586

Che estende al limite di L. 8000 la facoltà delle Intendenze di finanza di disporre l'annullamento dei crediti del Fondo per il culto riconosciuti inesigibili. (022U1586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affarìdi culto, di concerto col Comitato dei ministri cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2 del citato articolo;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È estesa sino al limite di L. 8000 la facoltà attribuita col R. decreto 13 giugno 1895, n. 369 alle Intendenze di finanza per l'annullamento dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili nei sensi degli articoli 301 e 303 del regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.