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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1568

Riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per la «propaganda all'estero». (022U1568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-12-1922 al: 15-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i decreti Luogotenenziali n. 1647 del 23 novembre 1916 e quelli del 1° ottobre 1917 e n. 182 del 3 febbraio 1918, coi quali venne istituito presso il Ministero dell'interno uno speciale Sottosegretariato di stato per la durata della guerra « per la propaganda morala ai fini della guerra all'estero e per la direzione dell'Ufficio stampa presso il Ministero dell'interno » con fondi assegnati nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero del tesoro sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri » da versarsi al tesoro in conto corrente in uno dei provvedimenti derivanti dall'esercizio della propaganda e da amministrarsi in deroga alle norme stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, redigendone apposito rendiconto da comunicarsi al Parlamento in allegato a quello generale del consuntivo dello Stato;
Visto che successivamente col decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1050, le edette disposizioni vennero modificate prescrivendo invece rendiconti periodici da rimettere al tesoro, il quale entro sei mesi dalla pubblicazione della pace avrebbe dovuto comunicare tutti i suddetti rendiconti al Parlamento;
Considerato che coll'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1647, alle spese imputate e da imputarsi al capitolo delle spese occorrenti per svolgere un'azione di propaganda morale ai fini della guerra era da provvedere con tutte le stesse norme seguite nella erogazione dei fondi stanziati per le spese segrete nel bilancio del Ministero degli affari esteri;
Che perciò le spese riferibili alla gestione per il periodo dal novembre 1916 al 1° novembre 1917, in cui avvenne la erogazione dei fondi predetti, non debbono essere soggette a rendiconto da presentarsi alla Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il ministro per l'interno dovrà presentare, non oltre il 30 giugno 1923, alla Corte dei conti il rendiconto degli introiti o delle spese per la gestione dal 1° novembre 1917 in poi relativa alla propaganda all'estero.