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REGIO DECRETO 29 ottobre 1922, n. 1421

Che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. (022U1421)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-11-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione  e
sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in
L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario  1922-923,  in  conseguenza  delle
prelevazioni gia' autorizzate in L. 3.666.500, rimane disponibile  la
somma di L. 16.333.500; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al  capitolo
n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per  l'esercizio  finanziario  1922-1923,  e'  autorizzata   una   9ª
prelevazione nella somma di  lire  due  milioni  (L.  2.000.000),  da
apportarsi in aumento, ripartitamente,  ai  seguenti  capitoli  degli
stati di previsione dei Ministeri infraindicati: 
 
    

        MINISTERO DEL TESORO.

  Cap. n. 181. Corresponsione all'Istituto di Santo
          Spirito  ed  agli Ospedali riuniti, di Roma,
          a pareggio del fabbisogno annuale, ecc. . . . . 1.000.000 -

                       MINISTERO DELL'INTERNO.

  Cap. n. 110. Spese per il mantenimento dei
          detenuti,  ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . .1.000.000 - 
    
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munita del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    FACTA - PARATORE. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.