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REGIO DECRETO 29 ottobre 1922, n. 1379

Che estende alla magistratura del Consiglio di Stato le disposizioni del R. decreto-legge 8 ottobre 1922, n. 1310, relativo alla concessione al personale della magistratura giudiziaria degli assegni mensili temporanei di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, numero 1080, e di una indennità di direzione. (022U1379)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-11-1922
al: 24-11-1922
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dell'interno, di  concerto  con  quello
del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni di cui al R. decreto 8 ottobre 1922, n. 1310,  sono
estese alla magistratura del Consiglio di Stato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare: 
 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                           FACTA - TADDEI - PARATORE. 
 
  Visto, il guardasigilli: ALESSIO.