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REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1922, n. 1375

Che reca disposizioni aggiuntive alla legge 2 giugno 1910, n. 277, sul Demanio forestale di Stato. (022U1375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-11-1922
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 giugno 1910, n, 277, portante provvedimenti per il
Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento  della
selvicoltura; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto coi Nostri  ministri  dell'interno,  della
giustizia e affari di culto e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Nella legge 2 giugno 1910, n. 277, sul Demanio forestale  di  Stato
sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
  Art. 24.-bis. - Ove per inosservanza dei piani economici  approvati
o prescritti dall'autorita' forestale, per colpa o  negligenza  degli
amministratori, venga gravemente minacciata la esistenza e la normale
produzione dei boschi e terreni di cui all'art. 24,  il  ministro  di
agricoltura potra' con suo decreto, sentito il Comitato  tecnico  del
Consiglio  superiore  delle  foreste,  affidarne  temporaneamente  la
gestione  all'  azienda  del  Demanio  forestale  di  Stato,  che  li
amministrera' con i criteri  tecnici  con  cui  gestisce  le  foreste
demaniali. 
 
  Contro tale decreto e' ammesso, nei modi o  termini  di  legge,  il
ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato. 
 
  La impugnativa pero' non potra' produrre effetto sostitutivo. 
 
  Art. 24.-ter - La consegna all'Amministrazione di  detti  boschi  o
terreni verra' fatta dagli amministratori nel termine prescritto  dal
decreto,  di  cui  al  precedente  articolo.  In  caso   di   rifiuto
l'Amministrazione forestale si intendera'  immessa  nel  possesso  di
essi alla scadenza del termine, di cui sopra, previa compilazione  di
apposito verbale di  consistenza,  fatto  in  contraddittorio  di  un
funzionario delegato dal prefetto. 
 
  Art. 24. quater -  L'  Amministrazione,  entrata  in  possesso  del
fondo, provvedera' alla compilazione ed  esecuzione  di  un  apposito
piano di Governo, nonche' al regolamento dell' esecuzione dei diritti
di servitu' e uso civico, in quanto esistano ed  alla  esecuzione  di
tutti i lavori necessari per riportare il bosco o  terreno  alla  sua
normale produzione continuativa. 
 
  Art. 24.-quinquies. - La gestione statale durera' fino a tanto  che
non siano cessate completamente le cause che alla  gestione  medesima
hanno dato luogo, e il fondo abbia ripreso la sua normale produzione,
o fino alla decisione favorevole sul ricorso di cui all'art. 24-bis. 
 
  La riconsegna dei fondi, di cui trattasi,  agli  Enti  proprietari,
verra' fatta, in entrambi i casi, in seguito a decreto  dello  stesso
Ministro di agricoltura. 
 
  Art. 24.-sexies- Le  spese  per  la  gestione  di  detti  boschi  e
terreni, esclusi gli stipendi al personale statale, saranno prelevate
dalle entrate dei boschi e terreni stessi.  Le  eccedenze  attive  si
verseranno all'Ente proprietario e, in quanto  si  tratti  di  boschi
demaniali,   al   Comune   in   conformita'   dell'ultimo   capoverso
dell'articolo   24.   Le   eccedenze    passive    andranno    invece
provvisoriamente a  carico  dell'Azienda  del  Demanio  forestale  di
Stato, la quale resta autorizzata a rivalersene sulle future entrate,
che a questo scopo rimarranno vincolate fino a totale estinzione  del
debito. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 23 ottobre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                           FACTA - BERTINI - TADDEI - 
                                               ALESSIO - PARATORE.    
 
  Visto, il guardasigilli: ALESSIO.