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REGIO DECRETO 30 settembre 1922, n. 1290

Contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. (022U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-10-1922
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  legge  13  agosto   1921,   n.   1080,   sulla   riforma
dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la
riduzione del personale; 
 
  Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169 che proroga le  disposizioni
contenute nella legge predetta; 
 
  Udita la Commissione parlamentare di  cui  all'  articolo  2  della
detta legge 13 agosto 1921, n. 1080; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Senza pregiudizio delle tabelle  numeriche  da  emanarsi  ai  sensi
della legge 13 agosto 1921 n. 1080, prorogata con la legge 22  agosto
1922,  n.  1169,  e  fermo  il  limite  massimo  di  spesa  stabilito
rispettivamente dagli articoli 1  e  2  delle  leggi  medesime,  sono
approvate le tabelle degli stipendi contenute negli allegati  A  e  B
annessi al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
  Le tabelle nn. 3 e  4,  concernenti  rispettivamente  il  personale
d'ordine e il personale subalterno delle amministrazioni centrali, si
applicano a tutti i personali d'ordine subalterni ed  equiparati,  il
cui trattamento non sia regolato da altre apposite  tabelle  comprese
negli allegati suddetti. 
 
  Il disposto del precedente comma non riguarda i personali civili di
ruolo  appartenenti  alle  amministrazioni  militari  dipendenti  dal
ministero della  guerra,  per  i  quali  sara'  provveduto  ai  sensi
dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della  legge  22  agosto  1922,  n.
1169.