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LEGGE 6 luglio 1922, n. 915

Che dà facoltà ai possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali, di convertirli in altri novennali. (022U0915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1922 al: 29-3-1923
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali circolanti alla data di pubblicazione della presente legge, avranno facoltà di ottenerne la conversione in altri a scadenza di nove anni che il ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere a tale scopo.

Sono estese ai nuovi buoni novennali, in quanto siano conciliabili, tutte le disposizioni e le prerogative concesse per gli altri buoni del tesoro.

Con decreti Reali verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura; le tabelle dei premi, ove se ne ravvisi l'opportunità; le esenzioni fiscali degli atti occorrenti per compiere le sostituzioni di cui al 1° comma; i termini in cui queste possono richiedersi; e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922

VITTORIO EMANUELE.

PEANO - BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.