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REGIO DECRETO 28 maggio 1922, n. 860

Che detta nuove norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie. (022U0860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-8-1922
al: 5-6-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto il R. decreto n. 243, in data 24 maggio 1906, concernente  la
concessione  dell'ancoraggio  in  tutto  il  litorale   italiano   ai
bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche; 
 
  Considerato  che  le  disposizioni  del   precitato   decreto   non
rispondono piu' alle odierne esigenze tecnico-marinaresche, e debbono
inoltre esser coordinate con le disposizioni similari che vigono  ora
in altri Stati marittimi; 
 
  Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere  in
massima favorevole; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con  i
ministri della guerra, degli affari esteri e delle colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il presente decreto riguarda solo il tempo  di  pace  e  l'approdo,
durante esso, delle navi di Stati non belligeranti,  negli  ancoraggi
nazionali e delle colonie; tutte le altre disposizioni  contrarie  al
presente decreto sono abrogate e sostituite dalle seguenti.