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LEGGE 2 aprile 1922, n. 389

Che reca provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle carceri. (022U0389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-4-1922 al: 15-12-2009
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Art. 1




Il ministro dell'interno, per completare i quadri organici del personale di custodia delle carceri, è autorizzato ad assumere, in qualità di agenti ausiliari, pensionati, anche ammogliati, provenienti dai corpi armati dello Stato, che non abbiano sorpassato il 65° anno di età, e che risultino ancora idonei alle mansioni di agente di custodia e che abbiano prestato buon servizio nel corpo del quale facevano parte.

Questi agenti non contraggono vincolo di ferma, non possono aspirare a promozioni, e, dietro parere della Commissione centrale per il personale di custodia delle carceri, possono essere, in qualsiasi tempo dispensati dal servizio.

Agli agenti suddetti, per il tempo in cui prestano servizio, è concesso, in aggiunta della pensione, un assegno di lire cinque giornaliere nette, nonché la indennità di caro viveri e tutte le altre competenze, di cui godono gli agenti di custodia, esclusi la paga, gli aumenti triennali per rafferma e i premi di ingaggio e di rafferma.

Quando sono dispensati dal servizio, non compete alcuno aumento della pensione di cui godono, ma hanno diritto ad una indennità di lire mille per ogni biennio intiero di servizio prestato in tale qualità, purché il licenziamento non sia disposto per cattiva condotta.