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REGIO DECRETO 19 febbraio 1922, n. 331

Che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 832, recante provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale. (022U0331)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  31-3-1922 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, ed il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, che modificano la legge 6 luglio 1912, n. 832;

Udito il parere del Consiglio zootecnico, del Consiglio ippico è del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge 6 luglio 1912, n. 832, o sue successive modificazioni, contenente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI - MAURI - GASPAROTTO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.