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REGIO DECRETO 16 novembre 1921, n. 1826

Contenente disposizioni circa le contabilità dei vaglia interni e dei titoli di credito postali relative agli esercizi al 1914-915 al 1919-920. (021U1826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuto che la sistemazione delle contabilità riassuntive dei vaglia interni a tassa e di servizio e dei titoli di credito postali è in arretrato di sette esercizi e precisamente da quello 1914-915 a tutto il 1920-921;
Riconosciuta la necessità di addivenire entro brevissimo tempo alla sistemazione delle contabilità stesse, nello intento precipuo di non danneggiare, ulteriormente gli interessi del pubblico;
Considerato che per le eccezionali condizioni del periodo di guerra difettano gli elementi per l'applicazione del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali approvato con R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (3ª serie);
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 14 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto del 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3ª), e quello del 12 giugno 1910, n. 331;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro e col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per le contabilità dei vaglia interni e dei titoli di credito postali relative egli esercizi 1914-915, 1915-916, 1916-917, 1917-918, 1918-919, 1919-920, è sospesa l'applicazione dell'art. 61 del regolamento per la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali approvato con R. decreto n. 4866 (serie 3ª) del 25 luglio 1887 e l'Amministrazione è autorizzata a compilare, in luogo dei riassunti indicati nell'articolo stesso, speciali prospetti schematici mensili per ciascuna specie di vaglia dai quali risultino soltanto le somme dei vaglia emessi, le rettificazioni a debito o a credito e le somme dei vaglia rimasti da pagare o rinnovabili.