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REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1921, n. 1728

Che modifica l'art. 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, 27 dicembre 1882, n. 1139, circa la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle Società per azioni. (021U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1971)
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Testo in vigore dal:  15-12-1921 al: 3-10-1947
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Codice di commercio;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice stesso;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto col Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª) e modicato col R. decreto 4 agosto 1894, n. 416, è sostituito il seguente:

«A rimborso delle spese occorrenti per la pubblicazione del Bollettino ciascuna Società deve pagare un diritto fisso commisurato a seconda della diversa natura degli atti da pubblicare e l'ammontare del capitale, come segue.

Per l'inserzione dell'atto costitutivo e statuto il diritto fisso da pagare per le Società con capitale sottoscritto non superiore a L. 250.000 è di L. 150; con capitale da L. 250.000 ad un milione L. 300; con capitale oltre il milione L. 500.

Per l'inserzione di ogni altro atto, esclusi i bilanci, il diritto fisso per le Società aventi un capitale versato non superare a L. 250.000 è di L. 120; con capitale da L. 250 000 a un milione L. 150; con capitale oltre il milione L. 250.

Per l'inserzione del bilancio annuale le Società, qualunque sia il loro capitale, devono pagare L. 80; per le Società di assicurazione però tale diritto è di L.120.

Le Associazioni di assicurazione mutua per la inserzione dell'atto costitutivo e statuto e di ogni altro atto escluso il bilancio devono pagare rispettivamente L. 200 e L. 120; per la inserzione del bilancio annuale devono pagare L. 80, quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere non supera L 5000; devono invece pagare L. 120, quando la somma dei premi annuali da riscuotere supera la detta somma.

Le Società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito debbono pagare lire 10 per l'inserzione, di ciascuna situazione mensile dei loro conti.

Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza del ricevitore del registro al momento stesso in cui viene fatta la richiesta della pubblicazione; in mancanza la richiesta non può essere ricevuta.

Le Società cooperative sono esenti dal pagamento dei diritti indicati nel presente articolo.

Però le Società di credito il cui capitale sociale esclusa la riserva superi secondo l'ultimo bilancio le lire 30 000 devono pagare il diritto d'inserzione del bilancio annuale, delle situazioni mensili e di ogni altro atto nella misura rispettiva di lire 80, lire 10 e lire 120.

«Parimenti le Società cooperative di assicurazione, quando la somma dei premi annuali di assicurazione da riscuotere supera lire 5000 devono pagare per la inserzione del bilancio annuale e per ogni altro atto lire 120».