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REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1921, n. 1728

Che modifica l'art. 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, 27 dicembre 1882, n. 1139, circa la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle Società per azioni. (021U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1971)
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Testo in vigore dal: 7-11-1971
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Codice di commercio; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice stesso; 
 
  Visto il R. decreto 4 agosto 1894, n. 416; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria  e  commercio,  di  concerto  col  Nostro  guardasigilli,
ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  All'art.  53  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice   di
commercio approvato con R. decreto 27 dicembre 1882, n.  1139  (serie
3ª) e modicato col R. decreto 4 agosto 1894, n. 416, e' sostituito il
seguente: 
 
  «A  rimborso  delle  spese  occorrenti  per  la  pubblicazione  del
Bollettino ufficiale delle societa'  per  azioni,  ciascuna  societa'
deve pagare un diritto fisso  commisurato  a  seconda  della  diversa
natura degli atti da  pubblicare  e  l'ammontare  del  capitale  come
segue: 
 
    Per l'inserzione dell'atto costitutivo e dello statuto il diritto
fisso  da  pagare  dalle  societa'  con  capitale  sottoscritto   non
superiore a L. 1.000.000 e' di L. 2400 e con capitale da L. 1.000.000
a L. 100.000.000, L. 4000;con capitale oltre 100.000.000, L. 6000. 
 
    Per l'inserzione di ogni altro atto compresi i bilanci finali  di
liquidazione ed esclusi i bilanci annuali, il diritto  fisso  per  le
societa' aventi un capitale versato non superiore a L. 250.000 e'  di
L. 960; con capitale da L. 250.000  a  L.  1.000.000:  L.  1200;  con
capitale da L. 1.000.00 a L. 100.000.000: L. 2000; con capitale oltre
100.000.000: L. 3000. 
 
    Per l'inserzione del bilancio annuale, le societa' qualunque  sia
il loro capitale, devono pagare L. 640. 
 
    Per le societa' di assicurazione pero' tale diritto e' di L. 960. 
 
  Le associazioni di assicurazione mutua per la inserzione  dell'atto
costitutivo e statuto o  di  ogni  altro  atto  escluso  il  bilancio
annuale devono pagare rispettivamente L.  1.600  e  L.  960;  per  la
inserzione del bilancio annuale devono pagare L. 640 quando la  somma
dei premi di assicurazione da riscuotere non supera lire 5000; devono
invece pagare L. 960, quando la somma dei premi annuali da riscuotere
supera la detta somma. 
 
  Le societa'  che  hanno  per  principale  oggetto  l'esercizio  del
credito debbono pagare L. 80 per l'inserzione di ciascuna  situazione
mensile dei loro conti. 
 
  Il pagamento di tali diritti deve essere provato mediante quietanza
dell'Ufficio tasse in surrogazione o ricevuta di versamento sul conto
corrente postale intestato all'Ufficio  del  registro,  ricevuta  che
deve contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui e' stato
effettuato il versamento. La  pubblicazione  degli  atti  non  potra'
ordinarsi se agli atti stessi non sara' unita la  detta  quietanza  o
ricevuta. 
 
  Le Societa' cooperative  sono  esenti  dal  pagamento  dei  diritti
indicati nel presente articolo. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO  PROVVISORIO  DELLO  STATO  22
LUGLIO 1947, N. 985, COME MODIFICATO DALLA  L.  19  LUGLIO  1971,  N.
555)). 
 
  «Parimenti le Societa'  cooperative  di  assicurazione,  quando  la
somma dei premi annuali di assicurazione da  riscuotere  supera  lire
5000 devono pagare per la inserzione del bilancio annuale e per  ogni
altro atto lire 120».