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REGIO DECRETO 19 novembre 1921, n. 1688

Che recano modificazioni di testi unici di legge 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche e 11 luglio 1913, n. 959 sulla navigazione interna. (021U1688)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-12-1921 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche;
Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, che modifica il detto testo unico;
Visto il testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione;
Sentita la Commissione parlamentare consultiva istituita dall'art. 2 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della citata legge 13 agosto 1921, n. 1080; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.