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REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1921, n. 1558

Che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 2 settembre 1919, n. 1782, col quale si autorizzano i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad istituire corsi specializzati o di integrazione. (021U1558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 febbraio 1923, n. 499 (in G.U. 17/03/1923, n. 64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare gli articoli 1 e 2 del predetto R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1782;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 1 e 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1782 sono modificati come segue:

Art. 1. - I RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono autorizzati ad istituire uno o più corsi di integrazione o di specializzazione con particolari finalità scientifiche o pratiche da impartirsi in un anno complementare di studi della Facoltà di scienze economiche e commerciali.

L'istituzione dei corsi di specializzazione e di integrazione avrà luogo con le norme stabilite nell'art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso saranno stabiliti nel decreto Reale di istituzione.

Con le norme dello stesso articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 268, in ogni Istituto superiore, quando ne già riconosciuta la convenienza, le cattedre di materie fondamentali, di cui all'art. 9 della legge, comprendenti due insegnamenti di discipline distinte, potranno essere separate. Le cattedre così separate non potranno essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non nei limiti dei posti di straordinario o di ordinario, che, secondo le stesse norme dell'art. 13 della legge, gli Istituti abbiano istituito nei rispettivi organici a carico dei loro bilanci e senza aggravio allo Stato.

Art. 2. - Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciato dagli Istituiti, porterà una menzione speciale del corso di specializzazione o di integrazione, che lo studente ha seguito nell'anno complementare di studi, superando i relativi esami.