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LEGGE 21 agosto 1921, n. 1312

Concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private. (021U1312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-10-1921 al: 21-12-2008
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Art. 1




Agli effetti della presente legge, sono considerati invalidi di guerra coloro ai quali sia applicabile il disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, quando la lesione, l'infermità, o l'aggravamento sia conseguenza di effettivo servizio militare.