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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1921, n. 1296

Relativo all'avanzamento degli ufficiali di complemento della R. marina, trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente. (021U1296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 giugno 1922, n. 966 (in G.U. 21/07/1922, n. 171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 9 febbraio 1919, n. 261, ed i Regi decreti legge 25 gennaio 1920, 112, e 18 aprile 1920, n. 537, per il trasferimento di ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente;
Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1457, per il trasferimento degli ufficiali del Corpo del genio navale dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente;
Visto il Regio decreto-legge 14 novembre 1919, numero 2267 per il trasferimento di ufficiali del Corpo sanitario dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente;
Visto il R decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, per il trasferimento di ufficiali di vascello del Corpo dello stato maggiore generale dal ruolo di complemento in quello del servizio attivo permanente.
Allo scopo di stabilire norme che regolino uniformemente in tutti i Corpi i trasferimenti dai ruoli di complemento in quelli del servizio attivo permanente oggetto dei RR. decreti sopra citati, salvaguardando in pari tempo i diritti acquisiti dagli ufficiali in servizio attivo permanente provenienti dai normali reclutamenti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli ufficiali della Regia marina di qualsiasi corpo, ruolo e grado trasferiti nei ruoli del servizio attivo permanente in base ai Regi decreti 10 agosto 1919, nn. 1475 e 1457, 9 febbraio 1919, n. 261 e 14 novembre 1919, n 2267 e loro modificazioni, saranno computati complessivamente nei ruoli organici dei rispettivi Corpi, ma soltanto agli effetti dell'avanzamento saranno considerati in eccedenza al numero organico degli ufficiali dei loro rispettivi gradi in ciascun ruolo.