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LEGGE 24 agosto 1921, n. 1290

Che converte in legge, apportandovi modificazioni, il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli. (021U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-9-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli, introducendovi le seguenti modificazioni:

Art. 7. - Così modificato:

«Per concorrere alla spesa occorrente per le espropriazioni e per i lavori di un acquedotto sussidiario per il comune di Napoli in servizio promiscuo con i comuni Campani e in precedenza per la sistemazione, compreso l'allacciamento, di nuove sorgenti e riparazione dell'attuale acquedotto del Serino e della rete interna di distribuzione, sia per la parte di competenza del Comune, che per quella che fosse necessario eseguire dal Comune medesimo, salvo rivalsa, in danno della Società concessionaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli all'interesse del due per cento la somma di lire cinquanta milioni, in cinque anni, a datare dal 1° gennaio 1921.

Nel caso di opere eseguite in danno della Società concessionaria il comune di Napoli dovrà versare al tesoro dello Stato la differenza fra il tasso di favore e il maggior tasso d'interesse, che fosse per conseguire dalla Società stessa sulle somme anticipate per opere di suo carico.

I mutui estinguibili entro il termine di cinquanta anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La differenza fra il detto saggio di interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere, previo esame e parere dell'ufficio del genio civile e del medico provinciale, competerà al prefetto.

Art. 9. - I primi due comma da sostituirsi con i seguenti tre comma:

«È confermata al comune di Napoli la facoltà di presentare un piano regolatore generale di ampliamento e risanamento della città, sia collegando i piani parziali già approvati ed integrandoli, sia modificandoli secondo le nuove esigenze, riaffermando con la esecuzione dei detti piani le facoltà e concessioni dalle leggi e decreti esistenti consentite al comune di Napoli, sia che esso esegua direttamente le opere, sia che ne affidi ad altri la esecuzione, sotto la sua responsabilità e con le procedure indicate.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli in cinque anni, a cominciare dal primo gennaio 1920, al saggio del tre per cento, la somma di lire cinquanta milioni, dei quali lire quaranta milioni per i fini di cui al primo comma del presente articolo, nonché per il lastricamento e rifacimento di strade e piazze, e lire dieci milioni per la costruzione di case popolari.

I mutui, estinguibili entro i termini di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

Art. 10. - Alle parole «i piani di ampliamento dei nuovi quartieri operai saranno approvati, ecc.» sostituire le parole «i piani di ampliamento e di risanamento saranno approvati, ecc.».

Art. 14. - Al secondo comma, alle parole «dalla pubblicazione del presente decreto» sostituire «dalla pubblicazione della presente legge».

Articolo aggiuntivo - «È prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916 per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonché il periodo di godimento dei benefizi concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, già prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi - Rodinò - De Nava - Soleri - Micheli - Corbino - Belotti.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.