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REGIO DECRETO-LEGGE 31 agosto 1921, n. 1269

Relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove Provincie. (021U1269)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-9-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti i RR. decreti 22 luglio 1920, n. 1233, e 14 agosto 1920, n. 1234;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I commissari generali civili istituiti in Trento e Trieste con il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, e il commissario civile in Zara istituito con il R. decreto 17 dicembre 1920, n. 1788 continuano ad esercitare per i territori di loro giurisdizione, le funzioni proprie all'Autorità politica provinciale e quelle che per la legislazione del cessato regime, in quanto ancora in vigore spettavano ai luogotenenti.

Con R. decreto promosso dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, saranno determinati i rapporti delle varie autorità provinciali con i commissari predetti e i rapporti di questi e di quelle con i Ministeri competenti che abbiano assunto o stiano per assumere la gestione degli affari per le nuove Provincie.

Riservato per l'avvenire l'esercizio del potere legislativo nelle vie costituzionali e da parte del Governo del Re nei limiti delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e degli articoli 3 e 5 del presente decreto, è riconosciuta piena efficacia ai decreti e alle ordinanze sinora emanati in materia legislativa dai governatori, dai commissari generali civili e dal commissario civile di Zara.

Sono poste fuori di vigore le disposizioni del Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1233, che contrastino con le norme del presente decreto e con quelle che sulla base delle stesse saranno pubblicate dal Governo del Re.