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REGIO DECRETO-LEGGE 31 agosto 1921, n. 1222

Che reca modificazioni ed aggiunte alle disposizioni in vigore sulle ferrovie e tramvie. (021U1222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-10-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In deroga all'art. 2 del Regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, la sovvenzione relativa al 1° gruppo di opere di ferrovie concesse alla industria privata (sede stradale e fabbricati) sarà di norma lasciata libera per il servizio dei capitali occorrenti alla costruzione.

La quota da riservarsi a garanzia dell'esercizio potrà gravare interamente sulla sovvenzione relativa all'armamento e completamento della linea.