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REGIO DECRETO 20 agosto 1921, n. 1204

Che modifica l'articolo 2 del R. decreto 24 ottobre 1910, n. 774, relativo al compenso da accordarsi ai fattorini telegrafici pel recapito dei telegrammi. (021U1204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-9-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 24 ottobre 1910, n. 774;
Ritenuto che a causa dell'aumentato costo dei materiali sia equo elevare il compenso mensile di cui all'art. 2 del decreto suddetto;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il compenso mensile di cui all'art. 2 del citato decreto 24 ottobre 1910, n. 774, è elevato da lire cinque a lire venti a decorrere dal 1° agosto
1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giuffrida.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.