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LEGGE 11 agosto 1921, n. 1083

Che proroga i termini di prescrizione stabiliti da talune leggi in materia di tasse. (021U1083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-9-1921 al: 7-1-1924
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Art. 1


VITTORIO FMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1. Articoli 126 e 127 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

2. Articoli 72 e 78 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414.

3. Art. 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509.

4. Art 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

5. Art. 9 del testo unico delle leggi per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135.

6. Art. 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874 n. 2078 (serie 2ª).

7. Art. 11 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135.

8. Art. 33 del testo unico delle leggi, relative alle tasse sulle assicurazioni 26 gennaio 1896, n. 44.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

De Nava - Soleri.

Visto, Il guardasigilli: Rodinò.