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LEGGE 11 agosto 1921, n. 1081

Che reca provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche. (021U1081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-9-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1




La cauzione che i conservatori delle ipoteche, i ricevitori del registro, bollo e demanio ed i ricevitori del registro che hanno il carico del servizio ipotetecario debbono prestare nell'interesse dell'erario nazionale è commisurata alla media degli introiti effettivi di cinque anni finanziari, esclusi quelli di introito massimo e minimo, ed è stabilita in:

lire 4000 fino ad una riscossione di lire 100.000;

lire 8000 fino ad una riscossione di lire 600.000;

lire 12.000 per riscossioni superiori.

Gli attuali conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, bollo e demanio e ricevitori di uffici misti del registro e delle ipoteche, finchè rimangano negli uffici di cui presentemente hanno la gestione, non sono tenuti a fornire alcun supplemento di cauzione.

Possono invece, se in possesso di una cauzione superiore a quella dianzi determinata, ottenere lo svincolo della parte eccedente la somma dovuta.