stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1921, n. 640

Che apporta modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277 contenente provvedimenti per il demanio forestale e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura. (021U0640)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 aprile 1922, n. 643 (in G.U. 27/05/1922, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-6-1921
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per
il Demanio forestale di Stato e per  la  tutela  e  l'incoraggiamento
della silvicoltura; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ministro
dell'interno e coi ministri del tesoro, delle finanze, di giustizia e
degli  affari  di  culto,   della   marina,   dei   lavori   pubblici
dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale. 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Consiglio  superiore  delle  acque  e  foreste,  istituito  con
l'articolo  5  della  legge  2  giugno  1910,  n.  277,   prende   la
denominazione di «Consiglio superiore delle foreste».