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REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1921, n. 556

Che proroga il termine stabilito dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche. (021U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2595 (in G.U. 17/01/1928, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-5-1921 al: 22-1-1934
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 48 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, che contengono provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e l'art. 126, ultimo comma, del decreto stesso, che deferì al Governo di dettare le disposizioni transitorie occorrenti;
Visto l'art 85 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, che stabilisce, in via transitoria, il termine per la presentazione delle documentate domande per le concessioni delle agevolazioni di cui ai citati articoli 48 e seguenti del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, con scadenza al 16 aprile 1921;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il termine prescritto dell'art. 85 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, è prorogato di un anno e verrà quindi a scadere addì 16 aprile 1922.