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REGIO DECRETO 27 febbraio 1921, n. 453

Che modifica il regolamento 15 luglio 1909, n.541, circa la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori. (021U0453)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-1921 al: 24-6-1921
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 67 del regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541.

Ritenuto che col nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione carceraria, abolitesi il grado di ispettore generale, gli incarichi di ispezione possono essere conferiti ai direttori ed ai direttori superiori e che pertanto a tutti i funzionari di grado pari o superiore a direttore debbasi fare eguale trattamento nei riguardi dell'indennità di alloggio;

Vista la tabella B annessa al regolamento predetto nella quale sono elencate le località, dove manca l'alloggio in natura per funzionari indicati nel succitato articolo e stabilite le indennità da corrispondersi ai medesimi, in luogo dell'alloggio, al quale hanno diritto;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917 con cui sono state aggiunte altre località alla predetta tabella;

Ritenuta la necessità di elevare la misura della indennità suaccennata per porle in armonia con l'attuale prezzo dei fitti degli appartamenti, e di raggruppare in 7 categorie, anziché in nove, le località indicate nella citata tabella B;

Considerato, inoltre, che per le variazioni che si rendesse necessario apportare nelle categorie suindicate in conseguenza di eventuali soppressioni o d'istituzioni di Direzioni carcerarie autonome, è opportuno provvedere con apposito decreto Ministeriale da sottoporsi alla Corte dei conti per la registrazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Nell'articolo 67 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, alle parole: «Ispettori generali di seconda classe» sono sostituite le parole «Direttori superiori».

2. Alla tabella B annessa al regolamento predetto è sostituita la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3° per le variazioni che si credesse necessario apportare alle suindicate categorie per soppressioni od istituzioni di direzioni carcerarie autonome di provvederà con decreto Ministeriale da sottoporsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto avrà attuazione a decorrere dal 15 luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Fera.