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LEGGE 7 aprile 1921, n. 368

Che stabilisce i nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato, e apporta altresì modificazioni alla legge organica delle ferrovie medesime. (021U0368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1921 al: 21-12-2008
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Art. 1



A partire dal 1° marzo 1920 vanno in vigore per il personale stabile e in prova delle ferrovie dello Stato i quadri dì classificazione degli stipendi allegati alla presente legge.