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REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1921, n. 347

Che approva e rende esecutoria la convenzione addizionale 30 ottobre 1920, per le opere relative al porto industriale di Venezia. (021U0347)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-4-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero 1191, col quale fu approvata la convenzione 23 luglio 1917, relativa alla concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera, e ai provvedimenti per la zona industriale e il quartiere urbano;
Visto l'altro decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, con il quale fu approvata la convenzione suppletiva 23 aprile 1919, per la concessione di ulteriori opere interessanti il nuovo porto suddetto e per alcune modifiche alle pattuizioni contenute nella convenzione principale;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1920, n. 748, riguardante l'ulteriore concessione delle opere di allargamento del canale di grande navigazione fra la stazione marittima ed il nuovo porto di Venezia;
Ritenuto che le perturbazioni del mercato verificatesi posteriormente all'epoca in cui fu stipulata la convenzione principale, hanno dimostrato la necessità di rivedere alcune clausole della convenzione medesima, specie per quanto riguarda la determinazione del prezzo delle opere e la valutazione degli interessi;
Vista la convenzione addizionale all'uopo stipulata in data 30 ottobre 1920, nella quale si stabilisce la periodica rivedibilità dei prezzi, e si determinano nuove basi per la valutazione degli interessi;
Considerato che la spesa già autorizzata con i precedenti decreti, per l'importo di L. 29.770,000 valutata in base a previsioni ormai remote, risulta oggi del tutto inadeguata all'effettivo fabbisogno delle opere e che per portare a compimento un piano minimo indispensabile di lavori occorre una integrazione di fondi per L. 25 milioni;
Ritenuto infine che attesa l'accresciuta entità delle opere il cui importo si eleverebbe ora dalla somma di L. 21,600,000, quale ora prevista nella convenzione originaria, alla somma di circa 55 milioni, e allo scopo, pertanto di agevolare il finanziamento delle opere concesso, sembra opportuno istituire un nuovo sistema di liquidazione delle annualità dovute dallo Stato. e in pari tempo di estendere all'opera del nuovo porto di Venezia, ove il concessionario ne faccia richiesta, le disposizioni di cui al Nostro decreto 30 gennaio 1921, relative al finanziamento degli Enti concessionari di opere portuali;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata addì 30 ottobre 1920 tra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia ed il rappresentante della Società anonima «Porto industriale di Venezia».