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LEGGE 24 marzo 1921, n. 312

Che reca provvedimenti in favore della pesca e dei pescatori. (021U0312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-4-1921
al: 30-11-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a  concedere  le  esenzioni  dalle
relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi  fra  il
30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avra' messo in uso scali di stazza
lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia
per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci. 
 
  Se tali scafi cessavo di funicolare per la pesca entro un triennio,
dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalita' delle tasse
ed imposte non pagate. 
 
  Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca
del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.