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LEGGE 20 marzo 1921, n. 297

che reca modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (021U0297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-4-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1




Al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c) dell'articolo 1 è sostituita la seguente disposizione:

«c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a lire 20, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi».

II. - Nel secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge sono sostituite alle parole «quindici per cento» le parole: «dieci per cento».

III. - Nel secondo comma dell'art. 7 alle parole: «contenute entro il limite massimo di L. 1,75» sono sostituite le parole: «contenute entro il limite massimo di L. 4».

IV. - Alla tabella delle indennità per infortuni sul lavoro allegata al decreto legge è sostituita la seguente:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.



+----------------------------------------+------------+----------+
| | Sesso |
| +------------+----------+
| | uomini | donne |
+----------------------------------------+------------+----------+
| Infortuni mortali: | | |
| dai 9 ai 12 anni compiuti | 1,500 | l,500 |
| dai 12 ai 15 » » | 3,000 | 2,150 |
| dai 15 ai 23 » » | 6,000 | 3,000 |
| dai 23 ai 55 » » | 7,500 | 3,750 |
| dai 55 ai 75 » » | 4,500 | 7,250 |
| Infortuni che producono inabilità | | |
| permanente assoluta: | | |
| dai 9 ai 12 anni compiuti | 3,000 | 3,000 |
| dai 12 ai 15 » » | 5,400 | 3,600 |
| dai 15 ai 23 » » | 7,500 | 4,500 |
| dai 23 ai 55 » » | 9,750 | 6,000 |
| dai 55 ai 75 » » | 6,000 | 3,000 |
+----------------------------------------+------------+----------+

Infortuni che producono inabilità L'indennità calcolata,
permanente parziale che diminuisca sulla base di quella
di più del 10 per cento l'attitudine stabilita per l'inabilità al lavoro : permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.


+----------------------------------------+------------+----------+
| | Indennità giornaliera|
| +------------+----------+
| | uomini | donne |
+----------------------------------------+------------+----------+
| Infortuni che producono | | |
| inabilità temporanea; | | |
| dai 12 ai 15 anni compiuti: | 1 50 | 1 50 |
| dai 15 ai 65 » » | 4 -- | 3 -- |
| dai 65 ai 75 » » | 2 25 | 1 50 |
+----------------------------------------+------------+----------+




Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte, va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, sino alla concorrenza del 50 per cento: nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna, va aggiunto decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione della indennità fra gli aventi diritto a norma dell'art. 11 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.