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REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 261

Contenente provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione, istituito col R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442. (021U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1975)
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Testo in vigore dal:  8-4-1921

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sull'ordinamento del personale di P. S. e la istituzione di un corpo di agenti di investigazione;
Visto il successivo Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I sottoispettori d'investigazioni godono di una indennità annua di carica di L.
600.

Gli agenti d'investigazione godono di una indennità annua di servizio di L. 400.