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REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 261

Contenente provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione, istituito col R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442. (021U0261)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1975)
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Testo in vigore dal: 8-4-1921
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 14 agosto 1919, n.  1442,  sull'ordinamento
del personale di P. S. e la istituzione di  un  corpo  di  agenti  di
investigazione; 
 
  Visto il successivo Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I sottoispettori d'investigazioni godono di una indennita' annua di
carica di L. 600. 
 
  Gli agenti d'investigazione  godono  di  una  indennita'  annua  di
servizio di L. 400.