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REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1921, n. 222

Che proroga la facoltà concessa al ministro della marina dal R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di vascello, di complemento e della riserva navale. (021U0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 aprile 1922, n. 480 (in G.U. 24/04/1922, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1921 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1475 in data 10 agosto 1919, col quale fu data facoltà al ministro della marina di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni, di vascello, di complemento e della riserva navale, stabilendo le modalità del trasferimento medesimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine del 31 dicembre 1919, fissato dall'art. 10 del R. decreto-legge n. 1475, in data 10 agosto 1919, per la durata in vigore delle disposizioni del R. decreto-legge medesimo, è prorogato al 30 giugno 1921, fermo restando che gli ufficiali inferiori e subalterni di vascello di complemento e della riserva navale che potranno essere trasferiti in servizio attivo permanente in base al R. decreto-legge anzidetto, non potranno eccedere i 150 complessivamente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitli - Sechi - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Fera.