Che proroga la facoltà concessa al ministro della marina dal R.
decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, di trasferire nei ruoli del
servizio attivo permanente ufficiali inferiori e subalterni di
vascello, di complemento e della riserva navale. (021U0222)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1921 Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 aprile 1922, n. 480 (in G.U. 24/04/1922, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)