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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1920, n. 1943

Che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario. (020U1943)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 luglio 1922, n. 1002 (in G.U. 26/07/1922, n. 175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-2-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, numero 49, concernente la proroga di varie disposizioni in materia di credito agrario;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per le finanze, per il tesoro e per la giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È prorogata sino al 31 dicembre 1921 la validità delle disposizioni del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, dei decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 961, e 26 settembre 1915, n. 1433, del capoverso dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, e dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1610, fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, per quanto riguarda l'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di destinare i fondi di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, che risultino esuberanti ai bisogni di una Provincia, ad operazioni di Credito agrario in altre Provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.