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REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1919

Che fissa la somma da corrispondersi per le spese di verifica degli apparecchi automatici da giuoco. (020U1919)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 luglio 1911, n. 669, sull'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1914, n. 157, che approva il regolamento per l'esecuzione di detta legge;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La somma da corrispondersi per le spese della verifica degli apparecchi automatici da giuoco, a termini dell'articolo 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1914, n. 157, è elevata a lire venticinque per ogni apparecchio.

Se si tratti di più apparecchi di spettanza della stessa persona, e da tenersi in uso nello stesso locale, e le relative domande di licenza siano contemporanee, debbono pagarsi lire dieci per ogni apparecchio, oltre il primo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - FACTA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.