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REGIO DECRETO 24 agosto 1920, n. 1898

Che modifica l'art. 1 de1 R. decreto 22 gennaio 1911, n. 78, concernente la composizione della Commissione centrale dei valori per le dogane. (020U1898)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti il R. decreto 22 gennaio 1911, n. 78, che riordina la Commissione centrale dei valori per le dogane e i successivi RR. decreti 18 febbraio 1912, n. 148; 1° febbraio 1914, n. 153 e il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 428, che ne modificano parzialmente la composizione;
Vista l'attuale ripartizione del personale e dei servizi dei Ministeri dell'industria e commercio e delle finanze;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 1 del Regio decreto 22 gennaio 1911, n. 78, modificato coi Regi decreti 18 febbraio 1912, n. 148, e 1° febbraio 1914, n. 153, e dal decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 428, è sostituito il seguente:

«Art. 1. - La Commissione centrale dei valori per le dogane, istituita per lo accorpamento e la determinazione dei valori delle merci adoperati nelle statistiche doganali, esistente presso il Ministero per l'industria e il Commercio, è composta nel modo seguente:

a) i direttori generali dell'agricoltura, delle foreste, delle
dogane e imposte indirette, del commercio;

b) il vice direttore generale delle dogane e imposte indirette,
direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganali;

c) l'ispettore generale dell'industria;

d) il direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane
e imposte indirette;

e) il capo del servizio approvvigionamenti delle ferrovie
dello Stato;

f) un ispettore del ruolo tecnico del commercio, di grado
non inferiore a ispettore superiore;

g) un ispettore del ruolo tecnico dell'industria, di grado
non inferiore a ispettore superiore;

h) due ispettori o ingegneri capi delle miniere;

i) un ispettore superiore delle foreste;

j) cinque componenti scelti fra esercenti industrie o commercio,
o fra altre persone di notoria competenza in materia di
industrie e commercio».